STATUTO DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE

 

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

 

La società è denominata SOCIETÀ’ ITALIANA DI PEDIATRIA PREVENTIVA E SOCIALE

 

Articolo 2 – DICHIARAZIONE DI AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLA SIPPS

 

La SIPPS dichiara di essere autonoma e indipendente, così come i suoi legali rappresentanti, soprattutto in riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di Formazione Continua in Medicina (ECM).

 

Articolo 3 – SCOPO

 

La società è apartitica, aconfessionale, non ha finalità di lucro e si propone di perseguire le seguenti finalità:

  • Promuovere il progresso culturale e scientifico dando impulso a studi, a ricerche specialmente interdisciplinari e ad iniziative pratiche nel campo della prevenzione e della medicina sociale relativamente all’età evolutiva;

Lo studio integrale del bambino e dell’adolescente sulla base fondamentale di discipline mediche, puericultura e pediatria, e delle scienze che contribuiscono al fine unitario di tutelarne la salute fisica, psichica e sociale quali le scienze biologiche, etnologiche, pedagogiche, naturali, tecnologiche, giuridiche, sociali, economiche, morali e le arti.

La società non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

 

Articolo 4 – SEDE

 

La società ha sede in Milano, Via Temolo, 4

 

Articolo 5 – DURATA

 

La durata della Società è fissata al 31/12/2050, tale termine si rinnoverà automaticamente di anno in anno salvo scioglimento anticipato.

 

Articolo 6 – ESERCIZIO SOCIALE

 

L’Esercizio sociale ha durata annuale solare, inizia il 01 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

 

Articolo 7 – SOCI

 

L’adesione alla società ha carattere volontario, possono far parte della stessa tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che intendono condividere gli scopi indicati all’articolo 2 e collaborare per il loro perseguimento; possono essere soci anche professionisti appartenenti ad altre società scientifiche e/o interdisciplinari, che esercitano, anche se non in via esclusiva, la specifica attività di pediatra; il candidato, socio ordinario, aggregato, corrispondente e benemerito, che intende entrare a far parte della società deve fare richiesta di ammissione sottoscrivendo ed inoltrando un’apposita domanda al Consiglio Direttivo che prenderà in esame la sua candidatura ed in caso di rigetto il candidato potrà fare appello all’assemblea dei soci. Le iscrizioni decorrono dall’inizio dell’esercizio sociale dell’anno in cui la domanda è accolta. La nomina a socio onorario è conferita dall’Assemblea generale su proposta motivata del Consiglio Direttivo e di almeno 20 soci.

 

Articolo 8

 

I soci si possono distinguere in varie categorie e precisamente:

  • ORDINARI: medici italiani che per motivi professionali o di studio abbiano interesse agli scopi di cui all’articolo 2 del presente Statuto.
  • AGGREGATI: persone fisiche non comprese nella categoria precedente che dimostrino di dedicare la loro attività di lavoro o di studio nell’ambito delle finalità della Società.
  • CORRISPONDENTI: enti, società, associazioni, cultori e studiosi di varie discipline, italiani o stranieri, aventi residenza abituale fuori dai confini politici dell’Italia, che svolgono particolare attività di collaborazione con la Società.
  • ONORARI: enti, società, associazioni, personalità della scienza, della cultura e dell’arte, studiosi italiani o stranieri che meritino tale distinzione per la particolare importanza dei contributi da essi portati alla Pediatria Preventiva e Sociale o che abbiano contribuito in modo sostanziale alla migliore tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.
  • BENEMERITI: enti, società, associazioni, istituti, ditte, personalità italiane o straniere che con opere e prestazioni o con particolari elargizioni o donazioni abbiano contribuito al potenziamento ed al miglior funzionamento della Società.

 

Articolo 9

 

I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa con impegno annuale entro e non oltre il 28 FEBBRAIO di ogni anno secondo le modalità e gli importi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutatili.

I soci non inviando, per lettera raccomandata presso la sede della società, le dimissioni con un termine di mesi sei di preavviso dalla scadenza del pagamento della quota sono tenuti ad osservare l’impegno annuale di versamento della quota.

Sono esonerati dal versamento della quota associativa i soci corrispondenti, onorari e benemeriti.

Articolo 10

 

I soci cessano di far parte della società per i seguenti motivi:

  • DECESSO;
  • DIMISSIONI VOLONTARIE: devono essere comunicate dal socio alla società per iscritto al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza del pagamento della quota associativa;
  • ESCLUSIONE: il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri decide l’esclusione del socio se viene riscontrato un comportamento contrario allo spirito ed alle finalità societarie;
  • DECADENZA: il Consiglio Direttivo decide sulla decadenza del rapporto sociale se il socio viene meno all’adempimento di un obbligo oppure quando si rileva la mancanza di uno dei requisiti di ammissione., il socio che per oltre un triennio non paga la quota associativa non esercitando più alcun diritto viene considerato decaduto.

Articolo 11 – ORGANI DELLA SOCIETÀ’

 

Sono organi della Società:

  • L’Assemblea dei soci;
  • Il Presidente;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Consiglio Nazionale;
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • Il Comitato Scientifico

 

Articolo 12 – ASSEMBLEA

 

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano della società.

Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in assemblea tutti i soci ordinari ed aggregati, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota associativa; ogni socio che ha diritto a partecipare all’Assemblea può esprimere un solo voto e può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio.

Ogni socio non può essere portatore di più di 20 deleghe.

 

Articolo 13

 

L’Assemblea generale ordinaria dei soci deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio annuale o del rendiconto economico e finanziario. L’Assemblea è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario o vi sia la richiesta scritta di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, ovvero dall’intero Collegio dei Revisori.

L’Assemblea risulta validamente convocata quando ne sia stata data comunicazione ai soci mediante:

  • Pubblicazione sul bollettino sociale ove esistente, almeno 30 giorni prima della data dell’adunanza:
  • Invio ai soci, via E-Mail, di lettera di convocazione con allegato ordine del giorno, da consegnarsi agli interessati almeno 10 giorni prima della data fissata dell’adunanza;
  • Pubblicazione sul sito Internet della società o su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 30 giorni prima della data fissata dell’adunanza.

La comunicazione dovrà contenere il giorno, il luogo e l’ora della adunanza sia in prima che in seconda convocazione, nonché gli argomenti da porre in discussione all’ordine del giorno; non è possibile inserire punti all’ordine del giorno dell’Assemblea oltre quelli comunicati con le modalità sopra previste.

 

Articolo 14

 

L’Assemblea ordinaria dei soci delibera in merito a:

  • Approvazione delle linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell’esercizio successivo;
  • Approvazione del Bilancio consuntivo annuale e del Bilancio di previsione se previsto;
  • Approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale trascorso;
  • Nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;
  • Ogni quadriennio elegge, a scrutinio segreto e separatamente, il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario, i Membri del Consiglio Direttivo, il Tesoriere ed il Collegio dei revisori dei conti;
  • Approvazione di eventuali regolamenti della società
  • Nomina i Soci onorari su proposta motivata del Consiglio

Direttivo e di almeno 20 soci;

  • Ha facoltà di proposta circa la sede ed il programma scientifico del Congresso Nazionale;
  • Ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio e non espressamente riservato alla competenza dell’assemblea straordinaria;
  • Modifiche statutarie.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 15

 

L’Assemblea straordinaria dei soci delibera in merito a:

  • Modifiche statutarie;
  • Incorporazione, fusione o scissione della Società con altre strutture societarie analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano;
  • Scioglimento della Società, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale.

 

Articolo 16

 

L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua mancanza da un vice – Presidente appositamente delegato, assistito da un segretario nominato dall’Assemblea.

Al Presidente dell’Assemblea spetta la verifica per l’ammissione al voto degli associati ed il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori. I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario.

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano, per decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto, in tale caso il Presidente dell’assemblea nomina 3 tra i soci presenti a svolgere funzione di scrutatori. E’ fatta a scrutinio segreto l’elezione delle cariche sociali.

 

Articolo 17

 

Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria sono valide se prese con il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione è necessario il voto favorevole dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

 

Articolo 18 – AMMINISTRAZIONE

 

La società è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall’Assemblea dei soci e composto da tre a nove soci o non soci con le seguenti cariche:

  • Un Presidente, che al termine del suo mandato quadriennale, rimane membro del Consiglio, con pieni diritti, per un ulteriore biennio;
  • Due VicePresidenti;
  • Cinque Consiglieri;
  • Un Segretario;
  • Un Tesoriere;

Il Presidente del Comitato organizzatore del Congresso Nazionale, che ne fa parte dal momento della nomina sino al giorno di chiusura del Congresso.

I Consiglieri, il Presidente ed il Consiglio Direttivo tutto durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, sono nominati mediante votazione a scrutinio segreto dall’Assemblea generale dei soci convocata in seduta ordinaria durante il Congresso nazionale; le prestazioni di tutti gli eletti sono fornite a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate da questi sostenute.

Il Consiglio Direttivo designa tra i suoi membri un delegato per i rapporti con le Società similari estere ed in delegato per i rapporti con i Ministeri e con l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

In caso di vacanza di un posto di consigliere, qualora non venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, gli altri consiglieri procedono a cooptare il mancante sino alla prima convocazione utile dell’Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società fatto salvo per il compimento di atti od operazioni indicati nel presente statuto per i quali è richiesta la preventiva autorizzazione dell’Assemblea dei soci, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio, inoltre potrà affidare incarichi ai soci o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.

 

Articolo 19

 

Il Consiglio Direttivo, si riunisce, di norma, almeno una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta lo convochi il Presidente o colui che ne fa le veci o due membri del Consiglio con richiesta scritta; gli avvisi di convocazione del Consiglio, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati a tutti i membri con avviso idoneo a rilasciare l’attestazione di trasmissione. Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea:

  • La destinazione degli eventuali avanzi di gestione al compimento di operazioni svolte al perseguimento degli scopi istituzionali, ed è in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società;

Inoltre tra le sue funzioni:

  • Promuove e coordina le attività per il raggiungimento degli scopi sociali e dei mandati dell’Assemblea generale dei soci;
  • Delibera sulle proposte formulate dal Consiglio Nazionale, dalle Commissioni, dai Gruppi di studio e di lavoro in osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
  • Ratifica l’eventuale costituzione delle sezioni regionali;
  • Nomina i Soci Corrispondenti e Benemeriti nonché i Soci Ordinari ed Aggregati che ne facciano domanda;
  • Fissa la quota associativa, comprensiva dell’abbonamento all’Organo di stampa, per l’anno successivo;
  • Amministra il Patrimonio della società in via ordinaria;
  • Delibera sui bilanci da sottoporre unitamente alla relazione dei Revisori dei conti, all’approvazione dell’Assemblea generale;
  • Formula l’ordine del giorno delle Assemblee generali ordinarie e straordinarie;
  • Stabilisce la sede, la data ed i temi dei Congressi ordinari, tenuto conto delle proposte dell’Assemblea, nonché dei Congressi straordinari; ne nomina il comitato organizzatore, il Comitato scientifico ed i Relatori;
  • Nomina la Commissione Elettorale;
  • Può nominare Commissioni speciali consultive, delle quali possono far parte anche non soci, per lo studio di problemi attinenti alle finalità della Società;
  • Pu inviare propri rappresentanti in seno ad organi direttivi di altre Società e reciprocamente ricevere i rappresentanti designati dalle stesse;
  • Può avvalersi della collaborazione di consulenti, nominare e revocare procuratori per determinati atti o categorie di atti;
  • Predispone il Regolamento generale della Società ed approva i regolamenti speciali delle Sezioni regionali, dei Gruppi di studio e di lavoro, delle Commissioni consultive in ottemperanza del presente Statuto ed agli orientamenti generali della Società.

 

Articolo 20

 

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza da Vice – Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei Membri e le delibere tutte vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità di voti prevale la deliberazione approvata dal Presidente.

Per deliberazioni attinenti alle materie espressamente indicate nel presente statuto o nel regolamento interno, il Consiglio Direttivo può prevedere votazioni segrete.

Si ritengono dimissionari i Membri del Consiglio Direttivo che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

Quest’ultimi vengono rinominati dal Consiglio Direttivo fino alla naturale scadenza.

 

Articolo 21

 

In seno al Consiglio Direttivo è costituita una Giunta esecutiva composta dal Presidente, dai Vice – Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere; i membri della Giunta non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della società o dell’associazione; la Giunta prende direttamente tutte le deliberazioni sulle questioni di urgenza che spetterebbero al  Consiglio Direttivo salvo a sottoporle a quest’ultimo nella sua prima successiva adunanza per la ratifica. La Giunta è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Articolo 22 – PRESIDENTE

Il Presidente:

  • Ha la rappresentanza legale della società, presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee, in caso di assenza o di impedimento le sue funzioni vengono svolte dal Vice – Presidente se nominato oppure dal Consigliere più anziano;
  • Provvede a far osservare lo Statuto ed i Regolamenti;
  • Convoca e dirige i lavori del Consiglio Direttivo, della Giunta esecutiva, del Consiglio Nazionale, dell’Assemblea generale ordinaria e straordinaria provvedendo a farne eseguire le rispettive deliberazioni;
  • Indice e presiede i Congressi nazionali;
  • Redige la relazione morale sull’attività annuale della Società;
  • Ordina le riscossioni ed i pagamenti;
  • Dirige l’organo ufficiale di stampa della Società;
  • Relaziona ai Ministeri e alle Autorità competenti circa l’attività svolta dalla Società nel precedente anno;
  • Nei casi di particolare urgenza può prendere deliberazioni che spetterebbero al Consiglio Direttivo ed alla Giunta esecutiva con l’impegno di sottoporle a questi Organi nella prima rispettiva adunanza per la ratifica.

I Vice – Presidenti coadiuvano il Presidente nelle sue attività e lo sostituiscono per ordine di anzianità in caso di assenza o impedimento.

 

Articolo 23 – SEGRETARIO

 

Il Segretario ha il compito di assistere e coadiuvare il Presidente nel disbrigo delle pratiche in particolare modo sul piano organizzativo; redige e firma i verbali dell’Assemblea generale dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio Nazionale; sovraintende alla gestione delle pubblicazioni ufficiali della Società e può  servirsi per lo svolgimento delle mansioni a lui affidate di servizi di segreteria tecnica.

 

Articolo 24 – TESORIERE

 

Il Tesoriere è responsabile della contabilità e dell’amministrazione; compila i rendiconti annuali e redige le situazioni periodiche quando siano richieste dal Consiglio Direttivo, avvalendosi eventualmente anche dell’opera di altre figure professionali e/o di strutture terzi. Il prelievo delle somme necessarie ai pagamenti avverrà con assegni di conto corrente bancario o bonifici bancari.

 

Articolo 25 – COLLEGIO REVISORI

 

Il Collegio dei revisori è composto da due Soci o componenti anche estranei alla Società che non rivestano la qualifica di socio; i suoi componenti sono eletti dall’Assemblea e durano in carica sino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio sociale successivo alla nomina e sono rieleggibili.

Il Collegio ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto al voto.

I revisori dei conti vigilano sulla gestione economica e finanziaria della Società esprimendo il proprio parere sul bilancio consuntivo o sul rendiconto economico e finanziario.

 

Articolo 26 – CONSIGLIO NAZIONALE

 

Il Consiglio Nazionale è composto da:

  • Il Presidente della Società;
  • Il Segretario;
  • I Presidenti delle sezioni regionali;

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente, che lo presiede, in occasione del Congresso Nazionale ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno; può  inoltre essere convocato su richiesta di almeno 4 dei suoi membri.

Il Consiglio coordina e programma le attività delle sezioni regionali ad integrazione ed in armonia con le delibere del Consiglio Direttivo, le proposte delle Commissioni speciali e dei Gruppi di studio e di lavoro.

 

Articolo 27 – DURATA DEGLI ORGANISMI STATUTARI

 

Il Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea dei soci rimane in carica per 4 anni.

I componenti degli organismi statutari incaricati dal Presidente rimangono in carica secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 27 – COMITATO SCIENTIFICO

 

È composto da 9 membri; nei suoi compiti, fra gli altri, è prevista la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale;

I membri del Comitato Scientifico vengono nominati dal Presidente su proposta del Consiglio direttivo.

Possono far parte del Comitato scientifico anche membri del Consiglio direttivo, soci ordinari o soggetti esterni alla Società.

 

Articolo 28 – SEZIONI REGIONALI

 

Possono essere costituite Sezioni regionali o interregionali della Società aventi lo scopo di:

  • Realizzare, in ambito regionale, le finalità statutarie;
  • Mantenere il collegamento fra i Soci della Sezione e fra questi ed il Consiglio Direttivo e le altre Sezioni regionali;
  • Promuovere l’iscrizione di nuovi Soci.

Le sezioni regionali hanno una propria Assemblea ed un Comitato Direttivo composto da un Presidente, un Vice – Presidente, un Segretario – Tesoriere, tre Consiglieri e rappresentanti regionali dei gruppi di studio e di lavoro.

Il funzionamento delle Sezioni regionali è determinato dal relativo regolamento.

 

Articolo 29 – GRUPPI

 

Gruppi di studio o di lavoro possono essere istituiti da almeno 10 soci che siano interessati a particolari problemi o tematiche, previa domanda ed autorizzazione del Consiglio Direttivo.

È cura del Consiglio Direttivo diffondere tra i Soci l’elenco e le iniziative dei gruppi di studio o lavoro; i Gruppi possono operare con Gruppi analoghi di altre Società ed Associazioni.

 

Articolo 30 – PROVENTI ED ENTRATE

 

I proventi della Società sono costituiti da:

  • Quote sociali;
  • Eventuali contributi di elargizione fatte da soci o da terzi;
  • Entrate derivanti da organizzazione di attività sociali;
  • Entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche a seguito dell’offerta di beni o servizi di modico valore, purché offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  • Tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio della Società.

Tutti o alcuni dei presenti proventi possono essere imputati ad incremento del Patrimonio della Società.

Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione del fondo di riserva, dovranno essere destinati a iniziative mirate al campo di interesse della Società o a fini assistenziali.

È fatto, in ogni caso, divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

 

Articolo 31 – PATRIMONIO SOCIALE

 

Il Fondo sociale è costituito dalle contribuzioni che i Soci fondatori fanno in sede di costituzione della Società. Il Patrimonio sociale è costituito da:

  • Beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Società;
  • Eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
  • Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di soci o terzi.

 

Articolo 32 – PRESTAZIONI SOCI

 

I Soci possono prestare la propria opera all’interno della Società, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza sociale; spetta al Consiglio Direttivo stabilire l’eventuale remunerazione dell’opera prestata dai Soci. Non è prevista alcuna retribuzione per i membri che ricoprono cariche sociali. I soci ed i membri del Consiglio direttivo che operano in nome della SIPPS devono dichiarare espressamente la assenza di conflitto di interessi, in caso contrario si provvede a procedere nei termini di legge alla regolazione degli eventuali conflitti di interesse.

 

Articolo 33 – SCIOGLIMENTO

 

Nel caso di cessazione dell’attività, per le cause previste dal codice civile e dallo Statuto sociale, lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea generale dei soci con le maggioranze previste dall’articolo 16 per le Assemblee straordinarie, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi. In caso di scioglimento della Società per qualunque causa tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra Società con finalità analoghe a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo, ove esistente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 34 – TUTELA DATI PERSONALI

 

La società garantisce a tutti i soci la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

 

Articolo 35 – SITO WEB

 

Il sito web della società è www.sipps.it

Attraverso il sito sono obbligatoriamente pubblicati

  • le attività scientifiche
  • i bilanci preventivi, consuntivi e gli eventuali incarichi retribuiti

Il sito è costantemente aggiornato.

 

NORMA FINALE 1

 

La SIPPS è società affiliata alla SIP

(Società Italiana di Pediatria)