Articolo 1
La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale si propone quali scopi principali:
- promuovere il progresso culturale e scientifico dando impulso a studi, a ricerche specialmente interdisciplinari e ad iniziative pratiche nel campo della prevenzione e della medicina sociale relativamente all’età evolutiva;
- lo studio integrale del bambino e dell’adolescente sulla base fondamentale di discipline mediche, puericultura e pediatria, e delle scienze che contribuiscono al fine unitario di tutelarne la salute fisica, psichica e sociale quali le scienze biologiche, etnologiche, pedagogiche, statistiche, naturali, tecnologiche, giuridiche, sociali, economiche, morali e le arti. La società non ha finalità politiche o confessionali e non si propone fini di lucro. E’ affiliata alla Società Italiana di Pediatria.
Articolo 2 La Società ha sede nella città che è residenza abituale del Presidente in carica.
Articolo 3 I Soci si distinguono in: - Ordinari: medici italiani che per motivi professionali o di studio abbiano interesse agli scopi di cui all’art. 1 del presente Statuto.
- Aggregati: persone fisiche non comprese nella categoria precedente che dimostrino di dedicare la loro attività di lavoro o di studio nell’ambito delle finalità della Società.
- Corrispondenti: enti, società, associazioni, cultori e studiosi di varie discipline, italiani o stranieri, aventi residenza abituale fuori dei confini politici d’Italia, che svolgono particolare attività di collaborazione con la Società.
- Onorari: enti, società, associazioni, personalità della scienza, della cultura e dell’arte, studiosi italiani o stranieri che meritino tale distinzione per la particolare importanza dei contributi da essi portati alla Pediatria Preventiva e Sociale o che abbiano provveduto in modo sostanziale alla migliore tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.
- Benemeriti: enti, società, associazioni, istituti, ditte, personalità italiane o straniere che con opere e prestazioni o con particolari elargizioni o donazioni abbiano contribuito al potenziamento ed al miglior funzionamento della Società.
Articolo 4 Il Consiglio Direttivo procede alla nomina dei Soci ordinari ed aggregati, a richiesta degli interessati ed a quella dei Soci corrispondenti e benemeriti che ritenga validi nell’interesse della Società stessa. La nomina a Socio onorario è conferita dall’Assemblea generale su proposta motivata del Consiglio Direttivo e di almeno 20 Soci. Le nomine e le proposte di nomina di nuovi Soci sono fatte a norma del Regolamento generale.
Articolo 5
I Soci ordinari ed aggregati sono tenuti a versare annualmente la quota associativa secondo le modalità indicate dal Regolamento generale. L’impegno dei Soci è biennale e l’ammontare della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo. Non inviando, per lettera raccomandata, le dimissioni sei mesi prima della scadenza il Socio è tenuto ad osservare l’impegno biennale. I Soci corrispondenti, onorari, benemeriti sono esentati dal versamento della quota associativa.
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